LEGGE REGIONALE N

LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 20-03-2000
REGIONE TOSCANA

Modifica ed integrazione della legge regionale 9 settembre 1991 n. 47 "Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche".

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA
N. 13
del 30 marzo 2000

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA
la seguente legge:

ARTICOLO 7

(Sostituzione dell'art. 6 della LR 9 settembre 1991, n. 47)
1. L'art. 6 della LR 9 settembre 1991, n. 47, è  sostituito dal 
seguente:
"Art. 6
Caratteristiche dei veicoli destinati al trasporto pubblico
1. Il materiale rotabile per trasporto pubblico deve rispondere ai 
requisiti previsti dal Decreto ministro dei trasporti 18 luglio 1981 e 
dal DPR 503/96.
2. I veicoli che vengono immessi in servizio devono essere conformi 
alle norme relative all'accessibilità  e al superamento delle barriere 
architettoniche contenute nella proposta di direttiva del Parlamento 
europeo pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità  Europee 
del 20/01/98, come previsto dalla legge 18 giugno 1998, n. 194 
(Interventi nel settore dei trasporti)."

  
  

Riferimenti Normativi ATTIVI

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TOSCANA Numero 47 del 1991 Articolo 6

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Decreto Ministeriale del 1981

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 503 del 1996

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ARTICOLO 8

(Sostituzione dell'art. 7 della LR 9 settembre 1991, n. 47)
1. L'art. 7 della LR 9 settembre 1991, n. 47, è  sostituito dal 
seguente:
"Art. 7
(Programma di adeguamento del trasporto pubblico)
1. Le Aziende e gli Enti preposti alla gestione del trasporto pubblico 
su ferro, su gomma, su fune nonchè  di navigazione di ambito 
regionale, nel rispetto di quanto previsto dal DPR 503/96, 
predispongono programmi specifici per l'adeguamento del proprio 
materiale rotabile e delle proprie strutture ed impianti fissi.
Tali programmi fissano scadenze temporali per la loro attuazione ed 
indicano le modalità  di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti e 
in conformità  alle indicazioni del Programma regionale e provinciale 
dei servizi e alle indicazioni di pianificazione dei trasporti a 
livello comunale.
2. I programmi di investimento nel settore del trasporto pubblico 
locale autorizzato si conformano a quanto previsto al comma 1 e 
all'art. 6.
3. E' fatto comunque obbligo alle Aziende ed Enti di cui ai comma 1 e 
2 di adeguare il parco veicoli assicurando una quota non inferiore del 
20% di mezzi opportunamente attrezzati per il trasporto di invalidi 
entro il 31.12.2002: il superamento della soglia minima costituisce 
elemento di priorità  nell'assegnazione dei finanziamenti regionali.
4. I programmi e piani comunali per l'abbattimento delle barriere 
architettoniche sono preventivamente coordinati con i piani urbani del 
traffico di cui all'art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 
285 secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale 31 
luglio 1998, n. 42.
5. Al fine di garantire la mobilità  delle persone con handicap i 
Comuni con più  di 80.000 abitanti o comunque i Comuni che ricadono in 
un'area metropolitana devono prevedere, entro il 31.12.2001, 
l'approvazione di progetti specifici di mobilità  che assicurino un 
miglioramento della qualità  della stessa.
A tal fine devono essere previste:
a) dotazione minima del 5% di Taxi con ingresso diretto e 
stazionamento autonomo;
b) tariffe differenziate per le persone con handicap;
c) convenzioni con le associazioni di volontariato per la 
realizzazione di servizi personalizzati;
d) realizzazione  di linee pilota dove siano utilizzati esclusivamente 
mezzi privi di barriere architettoniche e dove le principali fermate 
siano realizzate senza barriere architettoniche. Tali linee devono 
essere individuate preferibilmente tra quelle che collegano sedi di 
ospedali, uffici pubblici, impianti sportivi e ricreativi."

  
  

Riferimenti Normativi ATTIVI

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale TOSCANA Numero 47 del 1991 Articolo 7

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 285 del 1992 Articolo 36

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