LEGGE REGIONALE N. 34 DEL
20-03-2000
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Indice:
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IL CONSIGLIO
REGIONALE HA APPROVATO |
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ARTICOLO 7 (Sostituzione dell'art. 6 della LR 9 settembre 1991, n. 47) 1. L'art. 6 della LR 9 settembre 1991, n. 47, è sostituito dal seguente: "Art. 6 Caratteristiche dei veicoli destinati al trasporto pubblico 1. Il materiale rotabile per trasporto pubblico deve rispondere ai requisiti previsti dal Decreto ministro dei trasporti 18 luglio 1981 e dal DPR 503/96. 2. I veicoli che vengono immessi in servizio devono essere conformi alle norme relative all'accessibilità e al superamento delle barriere architettoniche contenute nella proposta di direttiva del Parlamento europeo pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 20/01/98, come previsto dalla legge 18 giugno 1998, n. 194 (Interventi nel settore dei trasporti)."
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ARTICOLO 8 (Sostituzione dell'art. 7 della LR 9 settembre 1991, n. 47) 1. L'art. 7 della LR 9 settembre 1991, n. 47, è sostituito dal seguente: "Art. 7 (Programma di adeguamento del trasporto pubblico) 1. Le Aziende e gli Enti preposti alla gestione del trasporto pubblico su ferro, su gomma, su fune nonchè di navigazione di ambito regionale, nel rispetto di quanto previsto dal DPR 503/96, predispongono programmi specifici per l'adeguamento del proprio materiale rotabile e delle proprie strutture ed impianti fissi. Tali programmi fissano scadenze temporali per la loro attuazione ed indicano le modalità di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti e in conformità alle indicazioni del Programma regionale e provinciale dei servizi e alle indicazioni di pianificazione dei trasporti a livello comunale. 2. I programmi di investimento nel settore del trasporto pubblico locale autorizzato si conformano a quanto previsto al comma 1 e all'art. 6. 3. E' fatto comunque obbligo alle Aziende ed Enti di cui ai comma 1 e 2 di adeguare il parco veicoli assicurando una quota non inferiore del 20% di mezzi opportunamente attrezzati per il trasporto di invalidi entro il 31.12.2002: il superamento della soglia minima costituisce elemento di priorità nell'assegnazione dei finanziamenti regionali. 4. I programmi e piani comunali per l'abbattimento delle barriere architettoniche sono preventivamente coordinati con i piani urbani del traffico di cui all'art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42. 5. Al fine di garantire la mobilità delle persone con handicap i Comuni con più di 80.000 abitanti o comunque i Comuni che ricadono in un'area metropolitana devono prevedere, entro il 31.12.2001, l'approvazione di progetti specifici di mobilità che assicurino un miglioramento della qualità della stessa. A tal fine devono essere previste: a) dotazione minima del 5% di Taxi con ingresso diretto e stazionamento autonomo; b) tariffe differenziate per le persone con handicap; c) convenzioni con le associazioni di volontariato per la realizzazione di servizi personalizzati; d) realizzazione di linee pilota dove siano utilizzati esclusivamente mezzi privi di barriere architettoniche e dove le principali fermate siano realizzate senza barriere architettoniche. Tali linee devono essere individuate preferibilmente tra quelle che collegano sedi di ospedali, uffici pubblici, impianti sportivi e ricreativi."
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